L’ordinanza n. 6365/06 emessa dal Tar del Lazio opera la sospensione dei provvedimenti ispettivi nei confronti di Atesia, nell’ambito della vigilanza nei call center. Tale provvedimento entra nel merito del modello generale di procedura di rilevazione e contestazione delle infrazioni del lavoro, consolidatosi dopo la riforma Biagi. La sentenza del Tar, che rischia di innescare rallentamenti e ingorghi nell’ispezione del lavoro, interpreta la diffida degli ispettori in netto contrasto con l’interpretazione tradizionale, in quanto parte dal presupposto per cui tale istituto sarebbe non solo impugnabile ma di competenza del Tar, in quanto atto autonomo dell’organo amministrativo. Inoltre, reputa che sia ricorribile al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 124/04, poiché configurerebbe un provvedimento lesivo delle posizioni soggettive dei datori. La dicotomia, in sostanza, risiede nel fatto che la tesi tradizionale vede la diffida come mero atto compositivo e dipendente da quello di contestazione dell’illecito di lavoro, mentre i giudici amministrativi la vedono come provvedimento autonomo rispetto a quello di contestazione dell’illecito.
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