In materia di vendita di alloggi di edilizia agevolata, il vincolo massimo del prezzo, in difetto di convenzione di rimozione ad hoc prevista dalla legge, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.
Lo stesso è, quindi, opponibile anche ai successivi subacquirenti del bene.
E’ quanto evidenziato dalle Sezioni unite civili di Cassazione, nel testo della sentenza n. 18135 depositata il 16 settembre 2015.
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