Edilizia agevolata. Prezzo imposto opponibile ai subacquirenti

Pubblicato il 30 settembre 2015

In materia di vendita di alloggi di edilizia agevolata, il vincolo massimo del prezzo, in difetto di convenzione di rimozione ad hoc prevista dalla legge, segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.

Lo stesso è, quindi, opponibile anche ai successivi subacquirenti del bene.

E’ quanto evidenziato dalle Sezioni unite civili di Cassazione, nel testo della sentenza n. 18135 depositata il 16 settembre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Cpb su accesso e condizioni per l’adesione

09/10/2024

Controllo a distanza, installazione di GPS su auto aziendali: come e quando

09/10/2024

Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?

09/10/2024

Anticipi Pac 2024 dal 16 ottobre 2024

09/10/2024

Inaugurata la Scuola di formazione del Notariato

09/10/2024

Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

09/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy