E’ cumulabile con l’Iva agevolata al 10% la detrazione fiscale pari al 55% - introdotta dai commi dal 344 al 347 della attuale Finanziaria - delle spese per riqualificazione energetica sostenute durante l’anno in corso su edifici esistenti, anche quando effettuate dal familiare convivente del possessore dell’immobile.
L’obiettivo del legislatore è ridurre i consumi energetici degli edifici esistenti. A dare attuazione alla regola (quindi alle misure in essa previste) hanno provveduto il decreto dell’Economia 19 febbraio e la circolare delle Entrate numero 36 del 31 maggio, la quale ne completa il quadro normativo.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda (ripartita in tre quote annuali di eguale importo) da far valere sull’Irpef e sull’Ires in misura, appunto, corrispondente al 55% delle spese sostenute durante l’anno. O, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
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