Per far ordine tra le varie diatribe sorte in merito alla corretta applicabilità dei tributi locali, in vista delle prossime scadenze di fine mese, di Cassazione interviene segnalando ancora una volta l’opportunità di convocare le Sezioni Unite per dare una nozione unitaria di area edificabile ai fini dei vari tributi. Con l’ordinanza n. 3504/2006, la sezione tributaria, chiamata a decidere una controversia relativa all’imposta di registro, affronta il tema anche con riguardo all’ultima novità legislativa in materia di Ici (art. 11-quaterdecies della legge 248/2005), cercando di arrivare ad un pronunciamento definitivo. Spesso, infatti, le varie sentenze emesse non sono riuscite a fissare criteri uniformi da applicare in casi complessi. La regola generale che viene sancita dalla legge 248/2005 stabilisce che l’area è edificabile, ai fini Ici, se inclusa nel piano regolatore generale “indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Per i contribuenti che si accingono a versare la prima rata di acconto, si deve distinguere il caso di soggetti titolari di aree già incluse in Prg approvati dagli organi regionali, per i quali la qualifica di edificabilità non può essere messa in discussione, da quelli in cui il Prg è adottato dal Comune. In questa eventualità, è sempre possibile richiedere all’ufficio tributi, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 504/92, se il suolo in oggetto deve o meno qualificarsi come edificabile. In tal caso, l’eventuale risposta positiva può essere contestata in sede giudiziale.
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