ECOFIN, definita per la prima volta la “stabile organizzazione ai fini Iva”
Pubblicato il 26 gennaio 2011
Con la riformulazione del Regolamento 1777/2005 ad opera dell’Ecofin, per la prima volta a livello europeo è stata inserita la definizione di stabile organizzazione ai fini Iva.
Si tratta di un concetto nuovo rispetto al finora stabilito dai vari interventi della Corte di Giustizia Ue e da quello simile che si riferisce alle imposte sul reddito.
Per definire la stabile organizzazione, l’articolo 15 del Regolamento richiama due concetti chiave: un sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro e la qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.
Tali requisiti sono conformi a quelli indicati dalla prassi della giurisprudenza comunitaria in più di una sentenza. In particolare, risulta fondamentale il requisito della sufficienza della struttura della stabile organizzazione, sia in termini temporali che di consistenza, cosa che consente, da un lato, di ricevere e utilizzare i servizi e, dall’altro, di effettuare in via autonoma le prestazioni rispetto alla casa madre. Dunque, per sufficienza si deve intendere quel requisito minimo senza il quale non sarebbe ragionevole ammettere l’esistenza stessa della stabile organizzazione.
La novità della definizione normativa di "stabile organizzazione ai fini Iva", così come ridefinita dal consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, è che essa assume una valenza più ampia che va al di là delle stesse ipotesi derogatorie previste nei vari altri punti del citato Regolamento.