Una società che svolge l’attività nei confronti dei condomini, stipula con essi due tipologie di contratto: uno in base al quale, non solo fornisce energia al condominio, ma progetta e realizza interventi strutturali che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (sono comprese la gestione e la manutenzione degli impianti efficientati); un altro di appalto, volto alla realizzazione di interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali in conformità ai requisiti di norma. In tale seconda forma contrattuale non è prevista la fornitura di energia.
La società, dettagliando che i contratti stipulati con i condomini prevedono che il corrispettivo per la realizzazione degli interventi (di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni degli edifici) sia regolato in parte attraverso l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante in relazione agli interventi commissionati, in parte tramite bonifico bancario, vuol sapere se:
la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d'imposta c.d. "ecobonus" e "ecobonus+sismabonus", in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere esercitata sull'intero credito ad essa attribuito dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero possa essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l'utilizzo in compensazione;
se la cessione del credito d'imposta ad uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione o possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte, "sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la compensazione”.
L’Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 126/2020 - ritiene possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile cedere le rate del credito non ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (o cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (o i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
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