L'Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti nn. 108572 e 108577 dell'8 giugno 2017, sblocca la cessione del credito relativo a Ecobonus e Sismabonus da parte dei condòmini incapienti.
Per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali che beneficiano della detrazione Irpef/Ires, i condòmini incapienti possono cedere il credito della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, resta da aspettare la conversione della manovra correttiva per la cessione a banche e intermediari.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
a) i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 16 comma 1-quinquies e all'articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
b) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto in favore:
a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 comma 1-quinquies e all'articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63;
b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165/2001.
L'utilizzo presenta differenze tra bonus:
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