Eccesso colposo domiciliare con applicazione retroattiva

Pubblicato il 03 luglio 2019

La nuova disciplina sull’eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare, contenendo una disposizione più favorevole al reo, può trovare applicazione retroattiva.

Eccesso colposo a seguito di violazione di domicilio

La novella introdotta con la Legge n. 36/2019 sulla legittima difesa, per quanto riguarda l’eccesso colposo di cui all’articolo 55 del Codice penale, riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta sia stata posta in essere a seguito di violazione di domicilio.

Con la riforma anzidetta, in particolare, all’articolo 55 c.p. è stato aggiunto un apposito comma, ai sensi del quale “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Riforma sulla legittima difesa: ampliati i casi di non punibilità

Si tratta di disposizione certamente più favorevole in capo a chi ha reagito, in quanto amplia i casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo.

La stessa, pertanto, può trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, ai sensi del principio del favor rei di cui all’articolo 2, comma 4, del Codice penale, che espressamente sancisce “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Sono queste le considerazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 28782 del 2 luglio 2019, con cui è stata annullata, con rinvio, una condanna per lesioni colpose, impartita ad un uomo a titolo di eccesso colposo di legittima difesa.

La vicenda in esame riguardava due vicini di casa che, dopo un diverbio verbale, erano venuti alle mani; dallo scontro erano derivate delle lesioni personali ad una delle parti contendenti e da qui l’avvio del processo penale.

Nella loro decisione, i giudici della Quarta sezione penale hanno evidenziato la valutazione che, in sede di rinvio, dovrà operare la Corte di merito, in ordine, appunto, all’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, posto che il litigio tra l’imputato e la parte civile aveva preso avvio mentre quest’ultimo si trovata all’interno del giardino del primo.

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