L’Agenzia delle dogane torna sul tema delle operazioni di reintroduzione in franchigia (senza dazio), nel territorio nazionale, di merci precedentemente esportate ex art. 203 CDU. L’ambito è quello delle nuove modalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia, che non rendono più necessario formalizzare una autorizzazione per l’ammissione alla reintroduzione in franchigia, in quanto insita nell’accettazione di una dichiarazione doganale riportante i codici specificatamente previsti.
L’easy free back è per tutte le operazioni di reintroduzione, senza che rilevino le modalità di vendita fisica o web.
La procedura per le nuove modalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia, che non rendono più necessario formalizzare una autorizzazione per l’ammissione alla reintroduzione in franchigia, in quanto insita nell’accettazione di una dichiarazione doganale riportante i codici specificatamente previsti, con decorrenza dal 14 dicembre 2020, è al centro dei due ultimi provvedimenti:
Per l’iscrizione all’elenco “RETRELIEF” (RR) l’operatore dovrà presentare istanza utilizzando il Modello in allegato alla circolare 46 in argomento, all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali (o del terzo).
In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di precisi requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività elencati nella circolare 46 in oggetto.
Una volta che la Direzione iscrive il soggetto autorizzato nell’elenco nazionale “RETRELIEF”, il relativo numero di iscrizione dovrà essere utilizzato ogni volta che si vorrà usufruire della semplificazione in parola, indicandolo alla CASELLA 44 del DAU.
A seguito dell’iscrizione all’elenco suddetto, che sarà notificata a tutti gli attori coinvolti nel procedimento, l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell’attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.
I soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia, nel territorio nazionale, di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate e-commerce, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie.
I soggetti ammessi alla procedura di cui al punto 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty”.
L’iscrizione è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di precisi requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo, elencati nella determinazione in argomento.
Le modalità per l’iscrizione ed il modello sono gli stessi del registro RR.
Le modalità applicative di gestione della semplificazione e di effettuazione dei controlli saranno specificate con apposito disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio delle dogane in applicazione delle disposizioni da emanare.
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