L’Agenzia delle Dogane estende l’Easy free back agli operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale che non utilizzano piattaforme di marketplace.
Con la determinazione n. 419205 del 19 novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane fornisce la definizione e semplificazione delle formalità da osservare per le operazioni di reintroduzione di merce già esportata, in presenza di procedure di puntuale monitoraggio delle merci reintrodotte.
Già con le determinazioni n. 329619/RU del 24 settembre 2020 e n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, l’Agenzia introduce un’apposita procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce.
Ora, per l’interesse di accedere all’agevolazione de qua manifestato dagli operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale che non promuovono le proprie attività per il tramite di piattaforme di marketplace, l‘Agenzia estende a tali operatori la semplificazione.
L'ambito è quello dei mercati Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C), dove sempre con maggior frequenza si possono verificare reintroduzioni di beni precedentemente esportati, derivanti sia da resi di prodotto che da ritiro degli stock di merce rimasta invenduta.
La nuova determinazione stabilisce che:
La domanda di inserimento nell’elenco che dà diritto alla via semplificata va presentata presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
L’iter delle istanze dura all’incirca un mese.
Il soggetto richiedente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
Semplificazioni:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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