E' ricorribile la pretesa tributaria che produce effetti consolidati per il contribuente
Pubblicato il 07 marzo 2011
La Ctp di Torino, con sentenza n.
24/5/11 del 15 febbraio 2011, ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente affermando l'impugnabilità del sollecito di pagamento della cartella esattoriale notificato dal concessionario della riscossione.
Anche se è ormai orientamento giurisprudenziale pacifico quello per cui l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, sul contenzioso tributario, non deve ritenersi tassativa, ciò non sta a significare che qualsiasi pretesa tributaria notificata sia impugnabile dal contribuente, dovendo effettuare una verifica caso per caso.
Nello specifico, i giudici tributari hanno ritenuto che il sollecito di pagamento in parola abbia funzione impositiva in quanto incide sulla sfera giuridica del contribuente e, se non impugnato, produce effetti consolidati che privano il cittadino del potere di difendersi in giudizio, qualora l'atto sia illegittimo.