E’ reato non consegnare agli Ispettori del lavoro le buste paga richieste
Pubblicato il 18 novembre 2014
La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza n.
47241 del 17 novembre 2014, ha riconosciuto la sussistenza del reato di cui all’art. 4, Legge n.
628/1961, in capo al datore di lavoro che
non consegni, a
richiesta, le copie delle
buste paga agli Ispettori del Ministero del Lavoro.
Infatti, nonostante il citato art. 4 punisca coloro che
non forniscano o
forniscano in modo scientemente errato o incompleto, le
notizie legalmente richieste dall’Ispettorato, il reato si configura, non solo in caso di
richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di
omessa esibizione di documentazione che consenta agli ispettori la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, compresa quella afferente al quantum della retribuzione corrisposta ed ai criteri applicati per il suo calcolo, in quanto necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (ex multis: Cass. Penale, sentt. n. 42334/2013 e n. 6644/2012).