Per la Cassazione – sentenza n. 46203 del 2008 – è reato diffondere via internet il numero di telefono ed altre informazioni della ex fidanzata; per i giudici di legittimità, in particolare, anche se non viene diffuso il cognome della ragazza, l'indicazione del nome accompagnato dal numero di cellulare rende comunque identificabile la stessa. E' stata così confermata la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di un ragazzo romano che, dopo essersi lasciato con la ragazza, aveva creato, per vendetta, una casella di posta a suo nome con l'indicazione del numero telefonico della giovane.
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