La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24 depositata lo scorso 3 gennaio 2018, non dà spazio a dubbi interpretativi per un principio di diritto elementare: non vi è deroga contrattuale "all'osservanza del precetto normativo sul rispetto del riposo minimo giornaliero", fissato in undici ore consecutive. Il datore di lavoro che non osserva tale precetto è soggetto a sanzione.
Vige, in tali circostanze, il decreto legislativo n. 66 del 2003, di recepimento della direttiva comunitaria sull’orario di lavoro. Esso prevede, per tutti i lavoratori, il diritto a fruire consecutivamente delle undici ore di riposo minimo giornaliero, “fatte salve le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.
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