E' legittimo l'aumento del mantenimento se la ex non può lavorare
Pubblicato il 15 marzo 2010
La Cassazione, con sentenza n. 4758 depositata il 26 febbraio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento che lo stesso doveva versare alla ex moglie.
La Corte di legittimità si è conformata alle conclusioni formulate dai giudici di merito secondo cui la donna non avrebbe potuto intraprendere alcuna carriera lavorativa stante l'età (55 anni), la mancanza di titolo di studio e la propensione alla depressione. Tale valutazione – si legge nella sentenza – costituisce apprezzamento di fatto del giudice a quo che, come tale, è insuscettibile di valutazione in sede di legittimità.