Il Senato, in data 12 dicembre 2024, ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla concorrenza, una delle riforme incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il provvedimento è stato approvato con 77 voti a favore, 40 contrari e nessuna astensione.
Il DDL Concorrenza 2023 porta rilevanti cambiamenti per le startup innovative, in linea con gli obblighi stabiliti dal PNRR. Questa proposta legislativa si concentra sulla revisione e l'aggiornamento delle leggi attuali che regolano le startup, con l'intento di rendere le norme più comprensibili e ottimizzate. L'obiettivo è agevolare gli investimenti in capitale di rischio da enti privati e pubblici, introducendo anche nuovi vantaggi fiscali oltre a quelli già in vigore.
Di rilievo nel testo che si occupa delle startup innovative, la modifica dei criteri dimensionali: solo le imprese classificate come micro, piccole o medie (MPMI) possono essere considerate startup innovative. Inoltre, queste aziende devono dedicarsi principalmente o esclusivamente allo sviluppo di prodotti o servizi tecnologicamente avanzati e innovativi.
Fuori dal perimetro le società che svolgono attività prevalente di agenzia e consulenza. Non è stato accorpato al provvedimento l’emendamento che richiedeva come requisito un capitale sociale minimo di 20mila euro.
Ma punto centrale è anche quello dell’aumento delle detrazioni Irpef per gli investitori persone fisiche delle startup innovative.
Analizziamo gli aspetti citati come contenuti nel Ddl Concorrenza 2023 approvato definitivamente dal Senato.
Innanzitutto, viene modificata la definizione di start up innovativa, aggiungendo ai requisiti che essa deve possedere (art. 25, comma 2, DL n. 179/2012, convertito) i seguenti:
Per gli individui che investono in startup innovative, la detrazione fiscale sul reddito "ordinaria" del 30% è applicabile per un periodo massimo di cinque anni dall'iscrizione della startup nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per la detrazione fiscale sul reddito in regime "de minimis", la percentuale di vantaggio fiscale aumenta dal 50 al 65% a partire dal 1° gennaio 2025, applicabile solo per i primi tre anni dall'iscrizione.
Sono state modificate anche le condizioni per la perdita del beneficio: l'investitore dovrà rimborsare l'importo goduto come detrazione, più gli interessi legali.
Per quanto riguarda la detrazione "de minimis", la legge n. 162/2024, in vigore dal 22 novembre 2024, permette di convertire l'importo non detraibile in un credito d'imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o compensabile, a partire dal periodo fiscale successivo al 31 dicembre 2023.
Entrambe le detrazioni non saranno applicabili se l'investimento risulta in una partecipazione qualificata oltre il 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
Sono in arrivo cambiamenti riguardo al periodo di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Attualmente, una startup può restare iscritta in questa sezione per un massimo di cinque anni. Tuttavia, il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2023 propone di ridurre questa durata a tre anni, con la possibilità di estenderla di altri due anni se la startup soddisfa certi criteri aggiuntivi, che sono:
NOTA BENE: Per le imprese che perderanno la qualifica di start up innovativa decorsi 3 anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti, è possibile l’iscrizione al registro delle Pmi innovative.
La durata durante la quale un'azienda può essere classificata come start-up innovativa è stata estesa fino a 7 anni, con la possibilità di prolungare tale periodo fino a 9 anni.
Il termine iniziale di 5 anni per rimanere nella sezione speciale del Registro delle imprese può ora essere ampliato di ulteriori 2 anni per volta, per un massimo di 4 anni aggiuntivi, facilitando così il passaggio alla fase di "scale-up".
Ciò è possibile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
Le startup già registrate nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza possono rimanere iscritte oltre il termine dei tre anni iniziali, a patto che soddisfino i nuovi requisiti previsti dall’art. 28 comma 2, prima parte del Ddl.
Questo deve avvenire secondo la seguente tempistica:
Altre tematiche affrontate nel Ddl Concorrenza riguardano:
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