E' illegittimo l'accesso in locali non commerciali senza l'autorizzazione della Procura
Pubblicato il 30 aprile 2010
La Cassazione, con sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un uomo, in proprio e quale rappresentante di una società, avverso la decisione con cui le Commissioni tributarie, regionale e provinciale, avevano ritenuto legittimo un avviso di accertamento Iva contestato alla detta società sulla base dell'acquisizione di documentazione extra contabile rinvenuta a seguito di un accesso della Guardia di Finanza presso i locali di terzi, estranei all'azienda.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno osservato che, benché il ritrovamento da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella tenuta ufficialmente dalla società sottoposta a verifica fiscale legittimi, di per sé, all'accertamento induttivo, e benché la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, possa sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, non risultava indicata, nel caso in esame, la prova che il rinvenimento della documentazione de qua fosse avvenuto in locali di commercio o connessi per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica. Da tale considerazione, ne è derivata la cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.