E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore che esibisce documenti aziendali riservati in giudizio
Pubblicato il 05 dicembre 2014
Per la Corte di Cassazione (ex multis: Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass. 8.2.11 n. 3038; Cass. 7.7.04 n. 12528; Cass. 4.5.02 n. 6420), il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., poiché al
diritto di difesa deve riconoscersi
prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell’azienda.
Sulla scorta di tale orientamento, la Suprema Corte, con la sentenza n
25682 del 4 dicembre 2014, ha affermato che il comportamento di un lavoratore che, per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore, abbia prodotto nel corso di un giudizio
documenti aziendali ritenuti riservati, non integra il concetto di
giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in questione alle necessità conseguenti al
legittimo esercizio di un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi).
Chiariscono gli Ermellini che la valenza generale, nell’ordinamento giuridico, della scriminante dell’esercizio del diritto di difesa assorbe ogni altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti.