Per i forfertari, l’art. 18 comma 3 del DL 36/2022 ha previsto, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, che il termine di emissione delle fatture elettroniche sia fissato al mese successivo a quello dell’operazione. Infatti, dal luglio 2022, vige l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro.
Però fino al 30 settembre 2022 è stato stabilito un periodo transitorio che non prevede l’applicazione delle sanzioni se si provvede all’emissione della e-fattura entro il mese successivo a quello dell’operazione.
Dunque, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto; per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre e per le operazioni effettuate nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.
NOVITA’: Però, come detto, il 30 settembre ha fine la deroga e per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 le fatture elettroniche dovranno essere emesse entro il termine ordinario di 12 giorni.
Ciò significa che il soggetto forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo il 1° ottobre è tenuto ad emettere fattura entro 12 giorni come stabilito dall’art. 21, comma 4, primo periodo, DPR n. 633/1972.
Sempre dal 1°ottobre prossimo, i detti soggetti incorreranno nelle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche ossia
qualora non emettano e-fatture entro i 12 giorni dall’operazione.
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