E’ condominiale la scala di accesso al tetto dell'edificio

Pubblicato il 09 gennaio 2015 La scala per accedere al tetto di un edificio condominiale deve rimanere spazio ad uso comune, non essendo ammissibile che la condomina dell’appartamento sito all’ultimo piano se ne appropri arbitrariamente, inglobandola nella sua proprietà esclusiva.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40 depositata in data 8 gennaio 2015, relativamente alla vicenda di una condomina proprietaria esclusiva dell’appartamento sito all’ultimo piano di un fabbricato, oltre che del solaio adibito a mansarda, tuttavia gravato da una servitù in favore del condominio per l’accesso al tetto.

La condomina in questione aveva arbitrariamente inglobato nel proprio appartamento la porta di ingresso al terrazzo condominiale e reso, mediante lavori, l’ultimo tratto della scala comune di accesso, estremamente disagevole e pericoloso.

Per tale motivo, il condominio si era rivolto al Tribunale di Milano, il quale aveva disposto che la condomina restituisse e ripristinasse gli spazi comuni indebitamente sottratti.

Tale decisione ha trovato poi conferma, oltre che in Appello, anche nella sentenza della Cassazione qui in esame, secondo cui la condomina aveva illegittimamente acquisito ed inglobato al proprio appartamento degli spazi ritenuti comuni, in quanto finalizzati a permettere l’accesso alla pacifica proprietà del terrazzo condominiale.

Ed ai fini della prova della proprietà comune dell’area in contestazione – ha stabilito ancora la sentenza – valeva la norma di cui all’art. 1117 del Codice civile, relativa a tutti quegli spazi condominiali che, in assenza di prova contraria, siano da ritenersi comuni.
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