Pubblicato nella GU n. 145 del 9 giugno il Decreto Legislativo n. 45/2020, che attua la Direttiva europea che modifica la normativa sugli obblighi in materia di Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Le disposizioni entrano in vigore dal 10 giugno 2020.
Si tratta dell’attuazione della Direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017, che modificando la Direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE, ha riscritto alcuni articoli del cosiddetto Decreto IVA, il Dpr n. 633/1972. Le nuove regole Iva in materia di e-commerce sono state introdotte a livello Ue con decorrenza dal 1° gennaio 2019, ma solo con la pubblicazione ufficiale del Dlgs n. 45/2020, le modifiche adottate a livello nazionale diventano attuabili.
Nello specifico, il Dlgs 45/2020, recependo l’articolo 1 della suddetta Direttiva 2017/2455, mira a semplificare gli obblighi Iva a carico degli operatori economici di minori dimensioni che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione o teleradiodiffusione nei confronti di privati consumatori di altri Stati membri, oltre ad estendere l’applicazione delle disposizioni in materia di regimi speciali per i suddetti servizi forniti per via elettronica (regime del Mini One Stop Shop).
Una prima modifica al Decreto Iva è stata attuata con l'introduzione del nuovo articolo 7-octies, rubricato: "Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi".
In base al nuovo disposto normativo, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.
La norma vuole agevolare i soggetti che effettuano soltanto occasionalmente, o comunque non in modo sistematico, servizi “TTE” nei confronti di soggetti privati.
Pertanto, è stabilito che se il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro della Ue, se concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
Altra novità del decreto legislativo n. 45 è quella contenuta nell’articolo 2, che modifica l’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972, per cui risulta ampliato il novero dei soggetti che possono avvalersi dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.
Nello specifico, il regime MOSS (Mini one stop shop) è ora esteso anche ai soggetti stabiliti al di fuori della Ue, ma che risultino identificati ai fini Iva in uno o più Stati membri.
Inoltre, sempre per i soggetti che si avvalgono del regime non-Ue è confermato l’esonero dagli obblighi di cui al titolo II del Dpr n. 633/1972, mentre è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.
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