L’ultimo decreto-legge emanato, il decreto-legge n. 19/2024, interviene sui requisiti per l’accesso alle agevolazioni contributive.
Il primo comma dell’articolo 29, modifica, infatti, le disposizioni contenute dal comma 1175, articolo 1, legge n. 296/2006, che ha – sin dall’entrata in vigore – subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sul punto il nuovo testo normativo aggiunge una nuova condizione concernente l’assenza di violazioni in materia di tutela di salute e sicurezza del lavoro che verranno individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La lettera b), del citato articolo 29, comma 1, completa il quadro delle modifiche inserendo il nuovo comma 1175-bis, alla legge n. 296/2006, che prevede la non recuperabilità dei benefici normativi e contributivi in caso di regolarizzazione delle violazioni accertate, secondo i termini indicati dagli organi di vigilanza o dalla legge, nonché un limite massimo al recupero delle agevolazioni nelle ipotesi di violazioni non sanabili.
Complessivamente, dunque, il tema del recupero delle agevolazioni contributive, ampiamente discusso in giurisprudenza ed in dottrina, appare oggi mitigato rispetto al passato, pur rimanendo in attesa delle dovute declinazioni di prassi amministrativa sul punto.
Come anticipato in premessa, il comma 1, articolo 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modifica le disposizioni di cui al comma 1175, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di requisiti per l’accesso ai benefici normativi e contributivi, aggiungendo l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da individuarsi con decreto ministeriale.
Conseguentemente, il testo del comma 1175, attualmente, si presenta come segue:
Sino al 1° marzo 2024 |
Dal 2 marzo 2024 (non ancora convertito in legge) |
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
In concreto, rispetto alla precedente formulazione, non vi sono modifiche sostanziali alla struttura della norma, sicché la previsione dell’assenza di violazioni nelle materie di lavoro e previdenza sociale, nonché di tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, poteva già in qualche modo essere attratta nell'alveo degli "altri obblighi di legge".
NOTA BENE: Sul punto si richiama la circolare n. 3/2017 dell’INL, secondo cui la violazione di altri obblighi di legge ovvero di disposizioni dei contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comporta un recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui i benefici stessi si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si è protratta la violazione. Salvo diversa interpretazione – successiva all’emanazione del D.L. n. 19/2024 – il soprariportato assunto dovrebbe rimanere assolutamente invariato, sicché esclusivamente l’eventuale DURC non regolare potrebbe portare al recupero dei benefici contributivi indistintamente per tutta la compagine aziendale.
Stando al tenore letterale della norma, le nuove violazioni che precluderanno la fruizione delle agevolazioni contributive saranno appositamente individuate, con decreto, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Vieppiù non può non rilevarsi che tale tecnica legislativa utilizzata somiglia fortemente a quanto già contenuto nell’art. 8 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, a mente del quale ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A (…).
È, già prima dell’entrata in vigore della novella, presente nel nostro ordinamento una preclusione normativa indiretta alle agevolazioni contributive nelle ipotesi di specifiche violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro – che precludono l’ottenimento del DURC – che si riportano di seguito:
Riferimento normativo |
Descrizione |
Periodo di inibizione |
Art. 437, cod. pen. |
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro |
24 mesi |
Art. 589, comma 2, cod. pen. |
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro |
24 mesi |
Art. 590, comma 3, cod. pen. |
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro |
18 mesi |
Art. 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c), d), D. Lgs. n. 81/2008 |
Designazione RSPP |
12 mesi |
Obblighi informativi e di controllo, nomina medico competente, accesso al DVR al RLS |
||
Mancata elaborazione DVR |
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Mancata informativa sui rischi specifici |
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Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti |
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Primo soccorso |
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Prevenzione incendi |
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Mancata formazione del datore di lavoro (RSPP) |
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Gestione delle emergenze |
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Obblighi connessi ai contratti di appalto o di somministrazione |
||
Art. 68, commi 1, lett. a) e b), D. Lgs. n. 81/2008 |
Obblighi del datore di lavoro |
12 mesi |
Lavori in ambienti sospetti da inquinamento |
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Locali sotteranei |
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Art. 87, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 81/2008 |
Uso attrezzature |
12 mesi |
Uso DPI |
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Impianti ed attrezzature elettriche |
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Art. 159, commi 1 e 2, lett. a), b), D. Lgs. n. 81/2008 |
Uso attrezzature in alta quota |
12 mesi |
Pozzi e scavi |
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Ponteggi ed opere provvisionali |
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Sottoponti |
||
Ponteggi fissi |
||
Parapetti |
||
Impalcature |
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Ponteggi fissi |
||
Costruzioni edilizie |
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Demolizioni |
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Presenza di gas e scavi |
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Violazione PSC |
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Viabilità cantieri |
||
Lavori su tetti |
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Art. 165, D. Lgs. n. 81/2008 |
Segnaletica salute e sicurezza |
12 mesi |
Sicurezza sui luoghi di lavoro |
||
Art. 170, D. Lgs. n. 81/2008 |
Movimentazione manuale dei carichi |
12 mesi |
Art. 178, D. Lgs. n. 81/2008 |
Videoterminali |
12 mesi |
Art. 219, D. Lgs. n. 81/2008 |
Agenti fisici |
12 mesi |
Esposizione al rumore |
||
Esposizione a vibrazioni |
||
Esposizione a campi elettromagnetici |
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Radiazioni ottiche artificiali |
||
Art. 262, commi 1 e 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 81/2008 |
Agenti chimici |
12 mesi |
Agenti cancerogeni e mutageni |
||
Esposizione amianto |
||
Art. 282, commi 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 |
Agenti biologici |
12 mesi |
Art. 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 |
Norme per la prevenzione degli infortuni lavoro sotterraneo |
12 mesi |
Art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 |
Lavoratori extracomunitari e permesso di soggiorno |
8 mesi |
Art. 3, commi da 3 a 5. D. L. n. 12/2002 (conv. L. n. 73/2002) |
Lavoro irregolare |
6 mesi |
Artt. 7 e 9, D. Lgs. n. 66/2003 |
Riposi giornalieri e riposi settimanali (solo se la violazione riguarda più del 20% della manodopera) |
3 mesi |
Per analizzare i risvolti delle modifiche normative in commento, appare opportuno rammentare preliminarmente che eventuali contestazioni mosse in sede ispettiva possono inficiare la validità del DURC nelle seguenti casistiche:
Casistiche
Caso |
Revoca dei benefici |
|
Intera azienda |
Singolo lavoratore |
|
DURC negativo |
X |
|
Violazione non contributiva, regolarizzata ante ispezione |
Nessuna revoca |
|
Violazione non contributiva, non regolarizzata |
|
X |
Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, ancorché regolarizzato nei termini |
|
X |
Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, NON regolarizzato nei termini |
X |
|
DURC negativo ai sensi dell’allegato “A”, D.M. 30 gennaio 2015 |
X |
|
Sul punto interviene il nuovo comma 1175-bis, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici contributivi di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
Ciò assunto, la novella in commento appare ammettere una regolarizzazione postuma delle violazioni, anche laddove accertate dagli organi di vigilanza.
L’ultimo periodo del comma 1175-bis, infine, mette un “limite” al recupero indiscriminato dei benefici fruiti per le violazioni che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In quest’ultima ipotesi l’eventuale recupero non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
ATTENZIONE: Per le ipotesi di violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione, gli organi di vigilanza dovranno dunque adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione assegnando un termine per la regolarizzazione. Laddove il contribuente proceda nei termini indicati, si estinguerà il procedimento ispettivo con la regolarizzazione del trasgressore.
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