Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero

Pubblicato il 24 ottobre 2013

La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decretoministeriale del13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi (Istituti e/o Casse edili) sovrapponibili al credito citato.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc, con dicitura “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

Se i crediti sono di importo inferiore al debito contributivo il Durc sarà rilasciato “di non regolarità”.

La prassi sul tema si arricchisce della circolare 40 del 2013, emessa dal ministero del Lavoro per fornire chiarimenti sul “Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

Si rammenta che, in generale:

- il Durc è valido per 120 giorni dalla data del rilascio, ma solamente per quelli rilasciati dopo il 21 agosto 2013, per i precedenti la validità resta di 90 giorni.

- la durata di 120 giorni è valida anche nei casi di fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.

- il documento potrà essere utilizzato anche per partecipare ad appalti di servizi, lavori e forniture pubbliche diversi da quello per i quali è stato rilasciato in origine.

La certificazione

Nel rinviare ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013), si forniscono ulteriori precisazioni.

La certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili o trasmessa via pec, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato, per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 (Il credito può essere ceduto o usato per ottenere un'anticipazione solo quando l'impresa paga il dovuto).

Il Durc “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Viene emesso da Istituti e Casse Edili con indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

Resta valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

! L’emissione di questo particolare Durc non limita in alcuna misura il potere sanzionatorio agli istituti di previdenza e alle casse edili, né tantomeno quello di attivare la procedura di riscossione coattiva.

Deve contenere:

- l’importo dei debiti contributivi/assicurativi (mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori), con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

- gli estremi della certificazione comunicata al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

- l’indicazione dell’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Richiesta

La richiesta può essere:

- effettuata direttamente dal soggetto titolare dei crediti certificati;

- acquisita d’ufficio (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) dalle amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

In tale seconda ipotesi, il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e conseguentemente il Durc dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

La Piattaforma per la certificazione dei crediti - PCC - consente ai Creditori della Pa di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

Le imprese per poter presentare le istanze per la certificazione dei crediti devono accreditarsi sulla Piattaforma.

Nel caso di titolari di crediti diversi da imprese, la procedura di accreditamento dovrà essere effettuata presso l'Amministrazione/Ente debitore.

La guida pratica per la PCC in:

 http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Guida_Pratica_alla_certificazione_dei_crediti.pdf

Ai fini della richiesta - sia diretta che d’ufficio - l’interessato dovrà comunicare:

→ gli estremi delle certificazioni di credito

- amministrazione che le ha rilasciate

- data di rilascio della certificazione

- numero di protocollo

- importo a credito disponibile 

- eventuale data del pagamento

→ il codice con validità temporanea per accedere alla piattaforma per la verifica della certificazione.

! Il procedimento descritto non è ancora avviato.

Il Mef darà sul sito la notizia dell’attivazione.

In attesa, si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del Durc, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre2007.

Ulteriori utilizzi

Il Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 può essere utilizzato anche per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

È possibile utilizzare la certificazione del credito per effettuare una cessione o per ottenerne una anticipazione. Tale possibilità è offerta previa soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un Durc aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili, alla banca o all’intermediario finanziario.  Il persistere dell’irregolarità contributiva comporta che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, debbano sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ex art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo se l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

Norme e prassi

decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013;

decreto ministeriale del 13 marzo 2013

ministero del Lavoro, circolare 40 del 21 ottobre 2013;

art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012;

decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

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