Durata della formazione nell'apprendistato professionalizzante. Risposte dal Ministero del lavoro

Pubblicato il 20 novembre 2012 Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 34 del 19 ottobre 2012, risponde al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro in merito alla legittimità delle clausole della contrattazione collettiva che prevedono una riduzione dell'impegno formativo in caso di verifica del Piano formativo individuale (PFI) ad opera dell'ente bilaterale e del rispetto integrale delle disposizioni del CCNL, tra cui quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua.

Il Ministero chiarisce che alle parti sociali è affidata l'individuazione, tra l'altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”.

“Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.”. Pertanto, le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
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