Dubbi sulla deduzione ai fini Irap dei costi delle auto e dei telefoni

Pubblicato il 20 luglio 2009

L’agenzia delle Entrate, con il documento di prassi n. 36/E/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della corretta determinazione della base imponibile Irap, integrando quanto già precisato nella precedente circolare n. 27/2009. le spiegazioni riguardano principalmente il principio di derivazione, secondo cui la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico. In particolare, infatti, si ribadisce che la base imponibile Irap è determinata mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).

Le precisazioni in oggetto non hanno però sciolto i dubbi legati agli ammortamenti e alle plusvalenze dei beni a deducibilità limitata. Nello specifico, non sono stati chiariti gli aspetti connessi alle autovetture e ai telefoni, nel caso in cui il loro utilizzo sia inerente all’attività d’impresa. Nel testo della circolare agenziale, si legge che “per le spese relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione, per le spese di rappresentanza e per le spese relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente nell’esercizio di imprese: tali componenti negativi di reddito, salvo diversa prova analitica dell’inerenza fornita dal contribuente, assumono rilevanza ai fini Irap,” nei limiti previsti dalle norme del Tuir. In particolare, tali oneri potranno essere dedotti dal tributo regionale nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa fiscale. La deduzione per un ammontare non superiore a quello stabilito del Tuir, fa considerare sussistente il requisito dell'inerenza. Pertanto, le spese relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione saranno deducibili ai fini Ires nei limiti stabiliti dall'articolo 109, comma 9 del Tuir. Per quelle di rappresentanza, la deducibilità ai fini Ires segue le limitazioni di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuir; mentre per quelle relative ad alcuni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, la deducibilità ai fini Ires seguirà i limiti dell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

Il problema riguardante le quote di ammortamento sorge con il passaggio dal metodo fiscale a quello di bilancio. Con la nuova disciplina in vigore dal 2008, gli ammortamenti dei beni a deducibilità limitata sono ai fini Irap pienamente deducibili. Può accadere però che il bene abbia, nel periodo d'imposta 2008, un valore fiscale più alto rispetto al valore civile, per via del fatto che le quote di ammortamento non sono state dedotte perchè eccedenti i limiti fiscalmente ammessi nella precedente disciplina o per via di operazioni di svalutazioni di beni materiali imputate in bilancio prima della riforma Irap o per operazioni di rivalutazioni. Secondo i nuovi chiarimenti forniti dalla circolare 36/E, in tutti questi casi, il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.m. 31 dicembre 1988.

Il dubbio riguarda, però, proprio quale sia l’eccedenza che potrà essere recuperata nel nuovo regime delle quote di ammortamento precedentemente non dedotte. Per l’individuazione delle eccedenze, infatti, occorre comprendere se si debba far riferimento ai limiti di aliquota di cui al richiamato Dm 31 dicembre 1988, oppure anche a quelli contenuti nelle norme specifiche del Tuir.

Roberta Moscioni

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