Dubbi sulla competenza dell’elaborazione delle tariffe Tares. Il Mef rivede le Linee Guida

Pubblicato il 09 marzo 2013 Il decreto Salva Italia (articolo 14, Dl 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2013 e a prendere il posto di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.

Pertanto, ora le tariffe Tares dovranno essere approvate dal Consiglio comunale, con una deroga sia al Testo unico degli enti locali, che assegna le delibere tariffarie alla competenza generale della Giunta, sia al decreto 179/2012 cosiddetto Sviluppo Bis, che ha trasferito la competenza tariffaria sui servizi di rete agli ambiti territoriali ottimali (Ato).

Il Dl 201/2011, infatti, nello scrivere la normativa Tares ha voluto attribuire alle disposizioni in questione valore di disciplina speciale che prevale sulle normative sopra citate.

Così, il ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di febbraio 2013 è intervenuto, pubblicando sul proprio sito il modello di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e affiancando ad esso le relative Linee Giuda per la redazione del piano finanziario per l’elaborazione delle tariffe, con l’obiettivo di fornire un supporto agli Enti locali per la determinazione della metodologia tariffaria.

La prima versione delle Linee guida e del modello di Regolamento per la Tares del Mef ha aperto, però, alcuni dubbi sulle competenze a deliberare le tariffe stesse tanto che il Ministero dell’Economia, in data 8 marzo 2013, è intervenuto con una nuova versione delle Linee Guida per la redazione del piano economico-finanziario e la determinazione delle tariffe Tares.

Nel precisare l’ambito delle competenze a deliberare le tariffe, il Mef ha specificato meglio che la competenza è del Consiglio comunale in base alla gerarchia delle norme, in virtù del principio secondo il quale la disciplina "speciale", fissata su misura, prevale sempre sulle norma di carattere generali.

Il chiarimento seppur importante non è però sufficiente a eliminare ogni dubbio soprattutto anche alla luce del fatto che il termine per il versamento della prima rata Tares è stato posticipato a luglio 2013 (prima era fissato ad aprile) a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 11 del 1/2/2013. Ne deriva che non vi sarà alcun pagamento per tutta la prima metà dell’anno e solo dopo si capirà come saranno andate effettivamente le cose.

Intanto, unica cosa certa è che alle amministrazioni locali spetta il compito di predisporre il piano economico e finanziario e di determinare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, con obiettivo primario quello di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Secondo le istruzioni ministeriali il metodo da seguire “è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza”.

Anche se la Tares è un’entrata tributaria, che va rapportata alle quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alla tipologia di attività svolte, i comuni – se saranno in grado di misurare con esattezza l’ammontare dei rifiuti prodotti – potrebbero scegliere di gestire il servizio attraverso una tariffa corrispettiva puntuale.
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