Se, dopo la sentenza irrevocabile di condanna, intervenga una dichiarazione di incostituzionalità di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, la pena del condannato va rideterminata.
In particolare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, in relazione alle cosiddette droghe pesanti, l'illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra quadro sanzionatorio vigente al momento di conclusione dell'accordo processuale sulla pena e quadro normativo ripristinato a seguito della pronuncia n. 40/2019 della Corte Costituzionale.
Con quest'ultima decisione - si rammenta - era stata dichiarata incostituzionale la citata previsione del TU in materia di stupefacenti che prevede, per i reati non lievi, la pena minima della reclusione nella misura di otto anni.
Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 2445 del 22 gennaio 2020 e con cui ha accolto il ricorso presentato da un imputato al fine di vedersi rideterminare la pena inizialmente determinata nei suoi confronti per il reato di detenzione e trasporto di droga.
Nella specie, la riduzione del minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato.
Nella quantificazione della sanzione, infatti, la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione.
Conseguentemente, gli Ermellini hanno ritenuto che, nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata andasse annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari.
Quest’ultimo - si legge nell conclusioni della Corte - “in applicazione dei superiori principi, dovrà procedere alla riduzione della pena in favore del condannato a fronte del "nuovo" minimo edittale, ferma restando la sua piena libertà di quantificare la pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. senza alcun meccanismo matematico - proporzionale”.
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