Droghe leggere. Ammesse nuove valutazioni dei fatti nella rideterminazione della pena

Pubblicato il 05 settembre 2015

Con sentenza n. 35980 depositata il 4 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso di due imputati, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva provveduto alla rideterminazione della pena per il contestato reato di cui all'art. 73 D.p.r. 309/1990.

Lamentavano in proposito i ricorrenti, come il giudice del rinvio (a seguito del ritorno alla disciplina più favorevole in tema di droghe leggere per effetto della dichiarata incostituzionalità della Legge c.d. "Fini – Giovanardi"), avesse nella specie proceduto ad una illegittima valutazione nel merito dei fatti. Ciò, laddove – secondo la difesa – nel giudizio di rinvio, il potere di rideterminazione della pena doveva limitarsi ad una mera ricognizione aritmetica e proporzionale della pena stessa. Sicché, dovevano ritenersi illegittime tutte le considerazioni – di cui alla sentenza impugnata - in ordine al quantitativo di stupefacenti detenuti o alla pericolosità del fatto, che nella specie avevano portato all'irrogazione di una sanzione pari al minimo della previgente disciplina ed al massimo edittale attualmente previsto.

Ritenendo dette censure infondate, la Cassazione ha preliminarmente osservato come l'illegalità in toto del procedimento di commisurazione giudiziale in base ad un quadro edittale travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (per effetto della nota sentenza 32/2014), rende necessaria una nuova determinazione della pena che assuma come parametro edittale la reviviscente disciplina attualmente in vigore. Ciò, se si consideri che quest'ultima è incentrata sulla distinzione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti", laddove quella dichiarata incostituzionale unificava invece il trattamento sanzionatorio per le condotte di produzione, traffico e detenzione, sopprimendo ogni distinzione basata sulla natura delle sostanze droganti.

Alla luce di tale considerazione, dunque – prosegue la Suprema Corte – la nuova determinazione della pena non può risolversi in una mera operazione matematica, preclusa in radice dal divergente apprezzamento del disvalore del fatto, sotteso alle due discipline.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy