Aumenta il numero di avvocati italiani che fa richiesta di abilitazione nei vari Paesi europei. Dal 2001, con il recepimento della direttiva 98/5 sulla libertà di stabilimento degli avvocati, il percorso burocratico si è semplificato: l'avvocato cittadino comunitario può lavorare in un Paese dell'Ue con il titolo acquisito in altro Paese iscrivendosi in un registro separato dell'ordine o dell'associazione nazionale. Dopo tre anni di esercizio continuato della professione, sottostando alle condizioni della Stato che lo ospita e rendendo noto ai clienti il Paese di acquisto del titolo, l'avvocato può chiedere l'iscrizione all'ordine del Paese ospitante, ottenendo così una doppia qualificazione.
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