Doppia cancellazione per l’ex intermediario
Pubblicato il 20 aprile 2008
Nella risoluzione n. 163 del 18 aprile 2008 l’agenzia delle Entrate è chiamata ad esprimersi sul caso di una holding cancellatasi dall’elenco speciale dell’articolo 133 del Testo unico della legislazione bancaria per aver cessato lo svolgimento in via prevalente dell’attività finanziaria. In particolare, l’Agenzia spiega che le holding di partecipazione possono dismettere la casella di posta elettronica certificata Pec solo dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’agenzia delle Entrate rispetto alla richiesta telematica di cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici.