Donazioni quote sociali ai familiari, no all’esenzione se già c’è il controllo

Pubblicato il 19 marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 72 del 18 marzo 2024, chiarisce alcuni dubbi in merito all’agevolazione che vede l’esenzione da imposta di successione e donazione per i trasferimenti di quote di capitale sociale in società di capitali, pensata al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende.

Patti di famiglia, trasferimenti azionari per i passaggi generazionali

Il regime agevolativo oggetto della risposta ad interpello n. 72/2024 è quello contenuto all’articolo 3, comma 4 ter, del Decreto legislativo n. 346 del 1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni) sui trasferimenti societari a favore dei familiari.

In particolare, la disposizione normativa prevede un’esenzione dalle imposte sulle successioni o donazioni per il trasferimento gratuito, mortis causa o inter vivos di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.

NOTA BENE: I suddetti trasferimenti possono essere effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge.

ll beneficio dell’esenzione dall’imposta si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta:

Obiettivo del Legislatore è quello di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Ricorda l’Agenzia delle Entrate che nel caso in cui l’oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse da “società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato” il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni che attribuiscono, o consentono di integrare, il controllo della società.

ATTENZIONE: Pertanto, per applicare la norma di favore, è necessario che i discendenti non dispongano già di una percentuale di partecipazione superiore al 50% delle quote societarie perché in tal caso non si realizzerebbero i presupposti per applicare l’agevolazione prevista dal citato articolo 3, comma 4-ter del TUS (controllo di diritto).

Sono necessarie, poi, due puntualizzazioni:

Trasferimento di quote sociali in comproprietà ai discendenti

Il caso di specie posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è quello di una istante che possiede il 40% delle azioni di una società in proprietà esclusiva e, inoltre, è contitolare di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale della stessa società, pervenuto in seguito alla successione legittima del coniuge deceduto nel 2017, in comunione ereditaria con i suoi due figli e la nipote.

L’istante vuole donare ai suoi discendenti (i due figli e la nipote), contestualmente e in comproprietà:

  1. sia la quota indivisa di cui è titolare in virtù della comunione ereditaria (ovvero della quota indivisa pari al 20% del capitale sociale),
  2. sia la quota di azioni detenuta a titolo personale (pari al 40% del capitale sociale), attribuendo così ai suoi discendenti l’intera proprietà della società.

A tal fine, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da riservare all’intera operazione di donazione e, nello specifico, chiede se la donazione contestuale ai propri discendenti, possa beneficiare dell’esenzione impositiva prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus sui trasferimenti societari a favore dei familiari.

Secondo l’istante, alla donazione contestuale da parte della stessa ai due figli e alla nipote, in comproprietà tra loro, dei pacchetti azionari di cui la stessa è titolare, in parte in regime di proprietà esclusiva e in parte in regime di comunione con gli stessi donatari/discendenti, rappresentativi della maggioranza del capitale sociale della Società, è applicabile il regime di esenzione.

Imposta di donazione/successione, l’esenzione richiede l’integrazione del controllo

Diversa è la conclusione a cui arriva l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 72 del 18 marzo.

Innanzi tutto, l’Agenzia considera il fatto che la comunione delle partecipazioni sociali è stata disciplinata mediante un Regolamento (fornito in sede di documentazione integrativa) sottoscritto dai comproprietari con il quale gli stessi si sono impegnati, tra l'altro, a non sciogliere la comunione per la durata di 10 anni.

Dal citato Regolamento emerge la circostanza che i beneficiari della donazione che l'Istante intende porre in essere, vale a dire i due figli e la nipote in regime di comunione, già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell'assemblea della comunione (pari a due terzi), possiedono un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero il 60% del capitale sociale della Società.

Per le suddette motivazioni, secondo l’Agenzia, viene meno il requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è “acquisito o integrato” il controllo della Società.

Pertanto, l’atto con cui l'istante donerà le azioni della società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo, ma dovrà essere assoggettato all'ordinaria imposta sulle donazioni.

NOTA BENE: Ciò in quanto la prospettata donazione avrebbe come risultato finale solo quello di aumentare la quota di controllo della società già nelle mani dei discendenti dell’istante e non quello dell’acquisizione e integrazione del controllo, così come richiesto dalla norma agevolativa.

Per acquisto del controllo infatti, si deve intendere quella situazione in cui un soggetto, non titolare di alcuna quota di partecipazione, riceva una donazione o un trasferimento mortis causa di una quota di partecipazione pari almeno al 50,01 per cento del capitale di una società.

Viceversa per integrazione del controllo si intende la situazione in cui un soggetto, già titolare di una partecipazione di minoranza, acquisisca una quota che, sommata alla partecipazione già posseduta, gli consenta di oltrepassare il 50,01 per cento del capitale sociale.

Nel caso di specie, dunque, non si verifica alcune delle due fattispecie, ma solo un rafforzamento della posizione dei discendenti, che era già di controllo anche prima della donazione.

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