Donazioni, il Fisco cambia

Pubblicato il 25 novembre 2006

Con la pubblicazione del decreto legge 262/06 (collegato alla Finanziaria 2007) sulla “Gazzetta Ufficiale” - prevista per i primi giorni della settimana - diventeranno pienamente operative le nuove norme sulla tassazione delle donazioni. Si tratterà di un ritorno al passato per molte forme di donazioni, come per esempio quelle tra coniugi o parenti in linea retta, in quanto la franchigia di 1 milione di euro che è stata fissata determina lo stesso carico fiscale che si applicava prima del 3 ottobre 2006, e cioè quando il Dl 262 aveva reintrodotto la tassazione dei trasferimenti gratuiti tra vivi che era stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383. Tale legge, infatti, permetteva alle donazioni tra coniugi, parenti in linea retta e altri parenti fino al quarto grado di non scontare alcuna imposta. L’unica eccezione era prevista per le donazioni di beni immobili cui si applicavano le imposte ipotecaria e catastale, a meno che non si potesse usufruire della agevolazione “prima casa”. Con la legge di conversione del Dl 262/06, per le donazioni si abbandona l’imposta di registro e si ripristina l’imposta di donazione, qualunque sia il bene donato, e le aliquote vengono differenziate a seconda che donatori siano:

 

- il coniuge e i parenti in linea retta (l’aliquota è del 4%);

- i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado (aliquota del 6%);

- altri soggetti diversi dai precedenti (aliquota dell’8%).

 

Se le donazioni riguardano poi beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Se uno dei beneficiari della successione si trova nella condizione di potere richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

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