Al fine di stabilire se l’atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.
Ai fini della riunione fittizia, in altre parole, il valore dei beni donati in vita dal defunto, va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 14747 depositata il 19 luglio 2016.
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