Le nuove norme su residenza e domicilio fiscale si applicano dal 1° gennaio 2024 e non hanno effetto retroattivo.
Lo ha puntualizzato la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024.
Nel caso all'esame della Suprema corte, un contribuente, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, aveva impugnato un avviso di accertamento.
L'avviso era fondato su un processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di finanza aveva verificato, per il periodo 2006 - 2010, che il contribuente aveva mantenuto sul territorio italiano il centro dei propri interessi vitali e ciò determinava, così, la sua residenza fiscale in Italia.
Il contribuente si era rivolto alla Cassazione dopo che la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione all'Amministrazione finanziaria.
La Corte, prioritariamente, ha ritenuto opportuno determinare il quadro normativo di riferimento in tema di soggetti passivi dell’imposta, ed ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato.
Ha quindi precisato che la determinazione della residenza e del domicilio secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, introdotti dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 209/2023 (attuativo della Legge di riforma fiscale per quanto riguarda la fiscalità internazionale), si applicano alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall’1 gennaio 2024.
Vanno infatti considerate:
La nuova disciplina, come detto, si applica a fattispecie sostanziali verificatesi dal 1° gennaio 2024 e non alle fattispecie formatesi precedentemente, nemmeno se accertate dall'Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 2 del DPR 917/1986 prevede espressamente che:
"Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice Civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente".
Le novità riguardano in particolare il concetto di domicilio, la cui nuova definizione incide sulle condizioni fattuali che determinano la soggettività passiva e l'onere della prova.
Prima del 1° gennaio 2024: La normativa mutuava i concetti di residenza e domicilio dal Codice Civile. Il domicilio coincideva con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, con prevalenza sul luogo dove venivano esercitati gli interessi riconoscibili dai terzi, senza considerare prioritariamente le relazioni affettive e familiari.
Dopo il 1° gennaio 2024: Il rinvio al Codice Civile è limitato alla sola residenza, mentre è stata fornita una nuova definizione di domicilio. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Alla fattispecie in esame, ciò posto, non poteva applicarsi la modifica dell'articolo 2 del DPR 917/1986, introdotta dall'articolo 1 del D. Lgs. 209/2023.
Nella specie, le prove presentate dalla Guardia di Finanza avevano dimostrato che il contribuente manteneva il centro dei propri interessi vitali in Italia, giustificando così l'avviso di accertamento fiscale sulla base delle norme sulla residenza in vigore prima del 1° gennaio 2024.
Da qui il rigetto del ricorso del contribuente.
La Corte di cassazione, al termine della propria disamina, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"In materia di soggetti passivi dell’imposta, e ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, Dpr 917/1986, così come novellato dall’articolo 1 Dlgs 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all’articolo 7, comma 1, Dlgs 209/2023 e attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa. Relativamente alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il «domicilio» coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, mentre le relazioni affettive e familiari rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento".
Sintesi del Caso | Un contribuente residente nel Principato di Monaco ha impugnato un avviso di accertamento del fisco italiano, basato su un verbale della Guardia di Finanza che ha verificato il mantenimento del centro dei suoi interessi vitali in Italia per il periodo 2006-2010. |
Questione Dibattuta | Determinazione della residenza fiscale del contribuente in base alla normativa vigente o quella precedente. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che le nuove norme sulla residenza fiscale, introdotte dal 1° gennaio 2024, non hanno effetto retroattivo. Pertanto, ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la validità dell'avviso di accertamento basato sulle norme in vigore prima del 1° gennaio 2024, che consideravano il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente come determinante per la residenza fiscale. |
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