La domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’articolo 125 del Codice di procedura civile per gli atti di parte e dall’articolo 366 del Codice di procedura civile specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) comunicato al proprio ordine.
Ciò a partire dalla entrata in vigore delle modifiche degli articoli 125 e 366 del Codice di procedura civile, apportate dall’articolo 25 della Legge n. 183/2011 ed in ragione di esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 17400 depositata il 1° settembre 2015.
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