La circolare delle Dogane numero 52 del 28 dicembre 2006 chiarisce regole e modi cui gli operatori sono tenuti per far includere, nell’ambito di un’autorizzazione alla procedura di domiciliazione ex articolo 76, p. 1. lett. C), del codice doganale comunitario, anche la figura del “destinatario autorizzato nella convenzione Tir” di cui al regolamento Ce n. 883/2005. L’estensione è ammessa, però, solo alla sussistenza di almeno una delle semplificazioni comunitarie che permettono al beneficiario:
- di vincolare la merce in arrivo ad un regime doganale sospensivo o definitivo di entrata con la procedura di domiciliazione;
- di vincolare la merce al regime di transito comunitario semplificato, purché con lo status di “speditore autorizzato per il regime di transito comunitario”.
Altra condizione essenziale è la coincidenza tra i luoghi presso cui l’operatore intende ricevere le merci trasportate in regime Tir e i luoghi presso cui avviene il vincolo ai regimi doganali con le semplificazioni dette.
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