L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, al fine di illustrare le nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, fornendo altresì importanti informazioni per i datori di lavoro.
Come noto, a decorrere dal 1° aprile 2019, le relative domande devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Allo stesso tempo, come si vedrà nello scritto che segue, l’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi calcolati dall’INPS sono visibili dal cittadino (e ai patronati) nella sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Inoltre, a completamento della procedura, il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un’apposita applicazione.
Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha disposto che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande per ottenere gli ANF devono essere presentate all’Istituto esclusivamente in modalità telematica.
Sempre sul punto, con il successivo messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti proprio in merito alla presentazione della domanda.
A tale proposito, si segnala che gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) possono continuare ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto, mentre per gli impiegati del settore agricolo valgono le nuove disposizioni descritte nella citata circolare.
Ulteriormente, ai fini della corresponsione dell'ANF sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
NB! L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito: gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. |
Relativamente alle richieste per usufruire della prestazione in oggetto, si segnala, in primo luogo, che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.
Al contempo, in relazione alla nuova procedura, il messaggio in commento chiarisce che la nuova procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.
Di conseguenza, l’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino (nonché ai patronati) accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata, tanto che sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di rigetto della richiesta.
Successivamente, il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione, che sarà illustrata nei paragrafi seguenti.
NB! In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, sempre esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse attraverso la procedura “ANF DIP”. In più, in caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato. |
L'applicazione “Consultazione Importi ANF” sopra citata è rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
Segnatamente, la stessa consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Famigliare Dipendenti (ANF DIP) relative al lavoratore per il quale si effettua la ricerca (in particolare, è possibile consultare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento).
È possibile utilizzare la procedura in due modalità:
1. ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
2. richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).
Nella prima modalità, l’utente dovrà indicare:
Nella seconda modalità l’utente dovrà indicare:
NB! Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizzabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Ad ogni modo, entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml. |
I flussi Uniemens, fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019, dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF>, contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi.
Al contrario, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di 07/2019, allo scopo di migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l’univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l’accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.
In dettaglio, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
- nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
NB! Sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l’INPS determinato l’importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:
In definitiva, l’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. |
QUADRO NORMATIVO INPS - Circolare n. 45 del 22 marzo 2019 |
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