Dogane: ulteriori chiarimenti sui depositi Iva intracomunitari

Pubblicato il 08 ottobre 2011 L’agenzia delle Dogane, con la nota 113881/RU del 5 ottobre 2011, integra la pregressa nota 84920/RU del 7 settembre 2011 con chiarimenti sulle novità in merito al regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini Iva apportate dalla Manovra di Ferragosto.

Il Dl citato prevede che l’agenzia delle Entrate definisca le modalità dell’estrazione dei beni da un deposito Iva (sull’iscrizione alle CdC e la regolarità dei versamenti).

Nelle more del provvedimento, si spiega nella nota, l’estrazione dei beni da un deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali, con la conseguenza che ogni operazione di introduzione in un deposito Iva per i beni importati in libera pratica e senza pagamento dell'imposta deve essere garantita dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo ex art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992. Ciò vale anche per un soggetto non residente, identificato direttamente in Italia o con rappresentante fiscale in precedenza nominato.

Per l'estrazione dei beni dal deposito Iva e lo svincolo della garanzia si spiega che il soggetto all'atto dell'estrazione dovrà esibire:

1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del Dpr 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
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