Dogane, semplificazione per modico valore. Chiarimenti

Pubblicato il 27 ottobre 2020

L’Agenzia Dogane e Monopoli interviene sulla Procedura semplificata dichiarativa e-commerce, nello specifico in merito all’iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer).

Si ricorda che l’Agenzia ha semplificato le dichiarazioni di import per le spedizioni di modico valore (sotto i 22 euro), introducendo un’apposita procedura che snellisce le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile, destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

Ora, con la circolare n. 40 del 23 ottobre 2020, la semplificazione recata dalla Determinazione n. 344910/RU del 6 ottobre 2020, diventa operativa.

L’ammissione alla semplificazione ha validità annuale, con naturale scadenza alla data di entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto Iva, ad oggi rinviata al primo luglio 2021.

La semlificazione non è applicabile:

Dichiarazioni semplificate, codice convenzionale invece del codice specifico

La semplificazione permette di effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione al campo 33 della Dichiarazione del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, ai fini dell’ammissione alla semplificazione, l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando l’apposito formulario - in allegato alla circolare in oggetto - all’Ufficio Dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.

La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti.

I chiarimenti dell’Agenzia

L’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell’istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività del soggetto, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi.

Se il soggetto istante non svolga ancora le operazioni indicate ma intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica in questione va effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I-B2C”.

Sulla predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico, l’Agenzia precisa che: l’operatore economico autorizzato dovrà effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al valore di transazione ai sensi degli art. 70 e seguenti. La frequenza e il numero di operazioni da assoggettare alla verifica in parola verranno indicate nel relativo disciplinare di servizio - contestualmente all’iscrizione, l’ufficio delle Dogane competente predisporrà un disciplinare di servizio, con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto abilitato - che terrà conto del volume delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce).

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