L’Agenzia delle Dogane, con la nota del 20 febbraio 2018, fornisce alcune precisazioni in merito alle semplificazioni previste per gli elenchi INTRA, quando gli stessi vengono presentati per finalità statistiche.
Si ricorda che è stato l’art. 50, comma 6, del Dl n. 331/1993, modificato di recente dal Dl n. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017, a prevedere l’obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell’UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. Modelli INTRA).
In seguito all’introduzione di alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, si è reso necessario modificare anche le istruzioni di compilazione dei modelli INTRA.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, proprio per contenere l’impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto necessario riassumere le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.
Nello specifico, con la nota n. prot. 18558/RU del 20 febbraio, l’Agenzia delle Dogane precisa che per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modelli Intra-1 bis):
- i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico. A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
- permane l’obbligo di indicare negli elenchi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o, in caso di inizio attività degli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20.000.000 di euro;
- ai fini del calcolo di questa soglia dei 20.000.000 di euro concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato; restano quindi escluse le operazioni triangolari per le quali il promotore è il soggetto italiano.
Riguardo a tali modelli è, invece, specificato che:
- a partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall’articolo 1.1 della Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, oppure se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano;
- la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5.
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