L’attività di indagine e controllo delle Dogane si rafforza: l’articolo 1, comma 5, del decreto legge numero 262/2006 modifica l’articolo 34 del decreto legge 41/1995, in materia di elenchi riepilogativi Intrastat, al fine di contrastare più efficacemente le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Gli stessi poteri di controllo già riconosciuti alle Entrate in campo Iva vengono perciò affidati anche all’agenzia delle Dogane. Valga, quale esempio, la disposizione del collegato alla Finanziaria (pur inutile, poiché semplicemente sottende la volontà del Legislatore di risolvere a posteriori il problema dell’applicabilità ai detti depositi di un’apposita garanzia erariale (Iva), non prevista da norme nazionali o comunitarie) che introduce, per i gestori di depositi, l’obbligo di presentare comunicazione alle Entrate e alle Dogane prima di cominciare a operare quali “depositi Iva”. O, ancora, la regola che impone che la presentazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti alle accise e altre imposte di consumo (articoli 6, 10, 12, 61 e 62 del Testo unico) avvenga in forma esclusivamente telematica. Infine, nuove procedure doganali vengono introdotte per il trattamento di prodotti contraffatti e per la loro distruzione su consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale.
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