In caso di “Hard Brexit”, ossia di recesso del Regno Unito dalla Ue senza che vi sia un accordo che istituisca e regoli un periodo transitorio, a partire dal prossimo 30 marzo, l’intero complesso di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico della Ue cesserà di applicarsi al Regno Unito, con evidenti conseguenze per gli scambi: ai fini IVA e doganali, le cessioni di beni transfrontaliere non potranno più qualificarsi come intracomunitarie, ma costituiranno, a tutti gli effetti, operazioni di importazione ed esportazione.
L’Agenzia delle Dogane, con una nota del 26 febbraio 2019, ha fornito i primi commenti in merito alle possibili ripercussioni, in tema doganale, della cosiddetta “Hard Brexit”, a cui ha fatto seguito anche la pubblicazione delle “Linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito”, corredate dalle relative slide esplicative.
Nelle Linee Guida, le Dogane ricordano che il 30 marzo prossimo dovrebbe verificarsi il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.
A seguito di tale fatto, le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, subiranno una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni.
Infatti, con la Brexit, l’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito daranno luogo, rispettivamente, ad importazioni ed esportazioni e, come tali, saranno assoggettate alle relativa disciplina giuridica e fiscale.
L’Agenzia delle Dogane ha voluto, così, tracciare i distinti scenari che si andranno a configurare, avendo cura di raffrontare, per ognuno di essi, la situazione attuale con la nuova prospettiva post Brexit.
Una prima precisazione fornita dall'Agenzia riguarda la corretta applicazione della normativa in tema di scambi.
Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla formazione del cosiddetto plafond IVA.
Le merci provenienti dal Regno Unito rappresenteranno importazioni imponibili ai fini IVA e ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.
Di conseguenza, per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le norme in materia di cessioni intracomunitarie.
Inoltre, per queste operazioni, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi Intra.
Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere, per via telematica, all’ufficio doganale competente, in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l’esportazione. L’esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446.
Dunque, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini Iva e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione.
Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere, per via telematica, all’ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).
Pertanto, per l’introduzione nel territorio Ue di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “paesi terzi”, nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise (se dovute) e dell’IVA.
Un adempimento di carattere doganale per gli scambi è la richiesta del codice di registrazione Eori (Economic operator registration and identification).
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.
A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).
Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.
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