L’Agenzia delle Dogane, con la risoluzione n. 1/D/2019, approfondisce il tema dei depositi fiscali, al fine di stabilire delle linee guida sui criteri di determinazione degli importi delle garanzie che devono essere prestate in relazione ai prodotti soggetti ad imposta.
L’intervento è stato sollecitato dal quesito sollevato da un’associazione di categoria, circa l’obbligo di prestazione della cauzione - ex art. 5, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 504/95 - con riguardo ad un esercente deposito fiscale di mero stoccaggio, qualora lo stesso si limiti ad effettuare servizi di detenzione di prodotti per conto terzi senza intervenire nella commercializzazione dei prodotti detenuti.
Per meglio spiegare tale adempimento, le Dogane premettono alcune considerazioni di ordine generale:
sul regime del deposito fiscale e sui profili di responsabilità del depositario autorizzato;
sull’obbligo di prestazione della cauzione;
sui criteri di determinazione dell’importo della garanzia.
Precisa la risoluzione n. 1/D/ 2019 che l’istituto del deposito fiscale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, anche se può assumere diversa fisionomia in ragione dell’attività condotta nell’impianto ovvero fabbricazione, trasformazione, lavorazione e/o stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa.
Ciascun depositario autorizzato è tenuto in egual misura ad assolvere gli obblighi e le prescrizioni disposte per la loro applicazione, non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo.
Pertanto, l’esercente il deposito fiscale è il soggetto obbligato d’accisa che rimane responsabile degli adempimenti derivanti dall’esercizio dell’impianto operante in regime sospensivo, qualunque sia la tipologia di attività in esso svolta, incluso il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti estratti ed immessi in consumo.
Infatti, anche se il proprietario interviene con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, lo stesso diviene coobligato solidale ed effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato che resta soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
Nel caso in cui il versamento dell’accisa da parte del proprietario garante non estingua il debito d’imposta, il depositario autorizzato deve essere immediatamente invitato alla regolarizzazione del pagamento.
Alla luce di quanto detto, l’obbligo di prestare la cauzione sul deposito grava sul depositario autorizzato. Tale cauzione "deve garantire l’Amministrazione, sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza che per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo e relative obbligazioni accessorie".
Nel caso di più proprietari che prestano cauzione per lo stesso deposito e qualora si giunga alla fase di escussione delle garanzie in precedenza accettate, l’Ufficio delle Dogane individua la società garante cui richiedere il versamento della somma dovuta per l’intero, privilegiando, in linea di massima, un ordine decrescente a partire dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito.
L’assenza della cauzione impedisce il rilascio della licenza di esercizio, così come la sua mancata integrazione o ricostituzione, qualora escussa, comporta la revoca della predetta licenza.
Per la corretta determinazione dell’importo della garanzia per il deposito, le modalità di calcolo da considerare sono quelle fissate dalla citata lettera a), comma 3, dell’art. 5, D.Lgs. n. 504/95, che la commisura in via ordinaria al 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell’impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati.
La norma valorizza il dato tecnico legato ai volumi massimi di prodotto che possono essere stoccati nel deposito (calcolo della garanzia secondo la capacità di stoccaggio).
Tale modalità di calcolo viene ad essere sostituita, se ne ricorrano i presupposti, dal criterio di determinazione della cauzione, in virtù del quale la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore all’ammontare dell’imposta mediamente pagata alle prescritte scadenze.
Lo stesso D.Lgs. n. 504/95 impone, poi, di procedere all’integrazione della cauzione ogni qual volta si verifichi una circostanza comportante un aumento pari o superiore al 10% della garanzia prestata, come nel caso di: una variazione della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, un repentino incremento di immissioni in consumo od anche l’inasprimento della tassazione.
Per le suddette ragioni, gli Uffici delle Dogane devono eseguire un continuo monitoraggio e controllo della congruità della cauzione sul deposito nonché della corretta gestione della stessa, con possibilità di agire in via estemporanea e senza attendere la scadenza annuale.
E’ possibile riconoscere l’adeguamento dell’importo della garanzia anche in diminuzione, nel momento in cui si constati un decremento in misura pari a quella indicata in un precedente documento delle Dogane. Sarà cura del depositario autorizzato, intestatario della licenza di esercizio, presentare specifica richiesta motivando le ragioni della rideterminazione dell’obbligo.
Proprio in questa fase, l’Ufficio delle Dogane può essere chiamato ad una ponderata valutazione di circostanze oggettive che, di volta in volta e in relazione alla concreta vicenda, incidono sulle modalità di esercizio del deposito fiscale e possono giustificare una sostanziale ridefinizione dell’importo della cauzione.
Nella risoluzione n. 1/D/2019, l’Agenzia prosegue con alcune considerazioni riguardanti il caso sollevato nel quesito, ossia quello relativo ad impianti ricadenti nella tipologia depositi soprasoglia, qualificati infrastrutture energetiche strategiche, all’interno dei quali il depositario autorizzato effettua solo prestazioni di servizio di detenzione e custodia di prodotto altrui.
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