Gli operatori possono chiedere un differimento tecnico dell’e-DAS.
A stabilirlo l’Agenzia dogane e monopoli con la circolare 34 del 19 settembre 2020.
Si ricorda che scatta dal 1° ottobre 2020 (ex decreto Rilancio) l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.
L’adempimento è stato introdotto per il contrasto alle frodi in materia di accisa.
Come detto, a decorrere dal 1° ottobre 2020 ogni singola movimentazione dei prodotti in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS, contenente dati obbligatori secondo la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
Pertanto, entro il 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I al TUA, dovrà:
Sono interessati i titolari di impianto gestito in regime di deposito fiscale (ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95) e di deposito commerciale (ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA) ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario – interconnesso o meno – dei menzionati prodotti.
Tuttavia, in fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente - entro il 1° ottobre - l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, sempre con i dati obbligatori sopra indicati.
Per gli esercenti che alla data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione:
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