Dogane, alleggerite le sanzioni
Pubblicato il 26 febbraio 2015
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la
nota prot. n. 16407 del 9 febbraio 2015 e, successivamente, con la
nota prot. n. 23061 del 20 febbraio 2015, interviene in merito all'
applicazione dell’articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali - Dpr 43/73.
E' spiegato che l'operatore può optare, secondo insindacabili criteri di convenienza economica, per la redazione di una dichiarazione doganale per ciascuna partita di merce oppure per un'unica dichiarazione per più partite, omogenee o eterogenee.
In tal senso si chiarisce che
in caso di difformità ciascun “singolo” deve essere considerato e sanzionato in modo autonomo.
Pertanto, in caso di tributo non evaso, si applicano esclusivamente le eventuali singole sanzioni per le violazioni formali, non si deve considerare ciascun singolo come una autonoma dichiarazione con applicazione di sanzioni gravose ex art. 303, co. 3, let. d).
Chiarimenti sulle violazioni nelle dichiarazioni
Nell’applicazione delle sanzioni è
possibile ricorrere all’istituto della continuazione, ex articolo 12 del decreto legislativo n.
472/1997, nel caso in cui con un’unica azione vengano violate una o più norme tributarie, formali o sostanziali.
Non sono applicabili sanzioni in caso di irregolarità che comportano somme a credito per il contribuente.
Dunque, nel caso di dichiarazione da cui risulti un esborso in più da parte del contribuente il vizio sarà formale, con applicazione della sola sanzione per violazione formale prevista dall’articolo 303, comma 1, Tuld. Sarà scongiurato il paradosso di vedersi comminare, in caso di credito verso l'Erario per dichiarazione, la sanzione con sistema a scaglioni, per cui il debito per l'irregolarità è spropositato rispetto al credito.