Documenti che l'impresa appaltatrice deve consegnare al committente

Pubblicato il 28 marzo 2014 Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in materia di salute e sicurezza in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.

Con la risposta all’interpello n. 3 del 27 marzo 2014, la Commissione ha sostenuto che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1, dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.

Nella stessa risposta la Commissione ha, inoltre, sottolineato che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy