L’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense ha elaborato e pubblicato una scheda per illustrare le novità di cui al Decreto legge n. 137/2020 (cosiddetto DL Ristori), di interesse per la categoria.
Nell’elaborato è evidenziata, in primo luogo, la natura compensativa del provvedimento rispetto alle conseguenze economiche determinate dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, compreso l’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020.
Oltre ad una serie eterogenea di strumenti “a sostegno delle attività economiche più coinvolte dalle restrizioni”, il decreto – si legge nella scheda illustrativa n. 55 del 29 ottobre 2020 - contiene misure in materia di giustizia di diretto interesse per la professione forense.
Tra le disposizioni richiamate quelle in materia di processo civile e penale (di cui agli artt. 23, 24), le norme in materia di giustizia amministrativa (art. 25), tributaria (art. 27) e contabile (art. 26).
Il vademecum del CNF si sofferma inoltre sulla misura contenuta all’art. 4 del DL, specificamente dedicato alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa.
Il predetto articolo – viene evidenziato - estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore, facendo slittare fino al 31 dicembre 2020 – al posto del 30 giugno – il termine previsto in forza dell’art. 54-ter, comma 1, del DL n. 18/2020.
A seguire, è sancita l’inefficacia di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile”, ossia dei pignoramenti immobiliari che abbiano ad oggetto l'abitazione principale debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Evidenziata, altresì, la previsione in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia di cui all'art. 31 del DL.
Si tratta della disposizione che introduce la possibilità di svolgere in modalità telematica le elezioni per il rinnovo degli organi territoriali e nazionali degli Ordini dei professionisti.
Le modalità telematiche “da remoto” potranno essere disciplinate con un apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge, previa approvazione ministeriale.
Inoltre – si legge nella scheda - il consiglio nazionale, ai sensi del comma 2, può prevedere e disciplinare, con il menzionato regolamento, modalità di votazione in forma telematica anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi.
Ciò "nel caso in cui tale rinnovo si svolga in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali”.
Per finire, il comma 3 dell’articolo in esame, dispone che il consiglio nazionale possa differire, per un periodo non superiore a 90 giorni, la data prevista per le elezioni degli organi territoriali e della rappresentanza nazionale, “ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".