Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, suppl. ordinario, la Legge n. 108 del 5 agosto 2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 68/2022 (cosiddetto "Decreto infrastrutture").
Contestualmente, è approdato in Gazzetta anche il testo coordinato del medesimo Dl, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Tra le misure più rilevanti si segnalano:
Le altre disposizioni si sostanziano in:
Sono inoltre introdotte disposizioni volte ad accelerare lo svolgimento delle procedure amministrative riguardanti interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, al fine di rispettare le tempistiche stabilite dallo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
All'art. 12 bis del Dl, in particolare, si prevede che, nei predetti giudizi, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il TAR, con la medesima ordinanza, fissi la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del Tar, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Il termine di 30 giorni, in questo caso, decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del Tar che ne dà avviso alle parti.
Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.
Il provvedimento, come anticipato, contiene anche misure in materia di circolazione stradale (art. 7) che si sostanziano, peraltro, in numerose modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
In tema di biciclette elettriche, in particolare, si dispone che i velocipedi non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate all'art. 50, comma 1, CdS sono considerati ciclomotori.
Ulteriore novità è disposta in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni: si prevede che la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni, come un'unica infrazione.
Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".