Dl fiscale, a proposito dell’Imu dei comuni montani e parzialmente montani

Pubblicato il 10 aprile 2012 Tra le misure più emendate del Dl semplificazioni fiscali l’Imu la fa da padrona. L’ultima versione prevede l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali (per ricovero animali o protezione delle piante, magazzini, depositi ed altro) - ex articolo 9, comma 3 bis, del Dl 557/93 - situati nei comuni di montagna e anche parzialmente montani (stabiliti in base ad una classifica Istat ed individuati dalla legge 142/1990 in quelli la cui popolazione sia residente nei territori montani in misura inferiore al 15% della popolazione).

Secondo l’emendamento, sarà affidato ad un decreto ministeriale il compito di indicare i comuni che hanno le caratteristiche, altitudine e redditività, per l'esenzione dei terreni montani. Benché i terreni montani destinati alla produzione agricola non siano soggetti all’Imu, essi scontano l'Irpef sul reddito dominicale a carico del proprietario e sul reddito agrario a carico del conduttore; mentre, i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani sono esclusi da Imu e non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Inoltre, potrebbe essere previsto il non accatastamento: l’assoggettabilità dell'imposta municipale è requisito, ex comma 14 ter del Dl 201/11, essenziale per l’obbligo.

Se i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali sono anche i conduttori del fondo hanno diritto ad una riduzione della base imponibile.

Un’area edificabile sarà considerata agricola se il proprietario sarà anche conduttore del fondo e iscritto negli elenchi previdenziali ai fini pensionistici, ciò esclude le società.
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