Dl “Fare: primo incontro di mediazione con l'avvocato

Pubblicato il 29 luglio 2013 L'intervento operato dalle commissioni della Camera sul testo del decreto “Fare” relativo alla mediazione per le controversie civili e commerciali, licenziato venerdì 26 luglio, risulta piuttosto sostanzioso.

Fin dal primo incontro di mediazione risulta obbligatoria l'assistenza dell'avvocato. Inoltre, tale primo incontro assurge a filtro: infatti le parti, dopo essere state informate sulla mediazione, devono decidere se continuare con tale procedura oppure no. Se non ritengono di proseguire sulla scia della mediazione, l'azione giudiziale diventa subito esperibile e non sono dovute le spese per i mediatori.

Altra novità introdotta riguarda la possibilità di trasformare l’accordo conciliativo in titolo esecutivo, qualora i legali attestino la conformità a norme imperative ed all'ordine pubblico. Di rilievo anche la previsione della temporaneità della mediazione: viene prevista l'operatività per 4 anni, al fine di monitorare se lo strumento si presenta adatto a risolvere le liti in via stragiudiziale.

Gli avvocati hanno accolto favorevolmente le modifiche apportate al testo originario.
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